Si informa l’utenza che dal 01/01/2020 il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 5, all’art. 4 – quater, prevede che dal 1 gennaio 2020 le tasse scolastiche dovranno esser pagate esclusivamente tramite modello F24.
A tal fine l’agenzia delle entrate con risoluzione n. 106/E ha istituito i seguenti codice tributo:
- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.
La medesima risoluzione contiene altresì le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24.
Questi gli importi delle tasse da versare:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Restano in vigore le esenzioni previste sulla base delle fasce di reddito sancite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), che prevede l’esonero totale dal pagamento delle tasse per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore alla soglia dei 20.000,00 euro.
In allegato la risoluzione RISOLUZIONE N. 106/E del 17/12/2019 e la nota Ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000806.17-01-2020